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Piazza Armerina – Commercio ambulante: le regole da rispettare per non incorrere in sanzioni

Piazza Armerina – Commercio ambulante: le regole da rispettare per non incorrere in sanzioni

Il rispetto delle norme non è solo un dovere civile, ma anche un modo per garantire la convivenza sociale, soprattutto in attività che coinvolgono molte persone come il commercio ambulante. Le regole ci permettono di convivere pacificamente, offrendo a tutti le stesse opportunità. Per questo motivo, i commercianti ambulanti devono rispettare alcune norme specifiche che regolano la loro attività, al fine di evitare caos e disordine nelle aree pubbliche.

1. Tutti gli operatori titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio ambulante produttori agricoli possono esercitare la loro attività in forma itinerante, con assoluto divieto di vendita e sosta nelle seguenti Vie e Piazza cittadine: Via Mons. Sturzo – Viale della Libertà – Via Gen. Muscarà – Via Gen. Ciancio – Piazza B. Giuliano – Via Amm.glio La Marca – Via Remigio Roccella – Via Intorcetta – Via Mons. Palermo – Via Chiarandà – Via G. Roccella – Via Mazzini –  Piazza Garibaldi – Via G. Lo Giudice – piazza Gen. Cascino – Via Garibaldi – Via Umberto – ViaDott. S. La Malfa – Piazza Falcone e Borsellino – Piazza Duomo – Piazza Castello

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2. Mantenere il divieto di vendita e sosta per commercio in forma itinerante sulla S.P. 90 e nelle aree adiacenti la Villa Romana del Casale.

3. Richiamare i limiti e le condizioni di vendita in forma itinerante stabiliti dal vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto contenuto negli articoli di seguito indicati:
• Art. 32 comma 1 “……… gli operatori itineranti non possono sostare nello stesso punto per più di un’ora. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino tra di loro almeno 500 metri

• Art. 32 comma 2 “ Non è consentito all’operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale, essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l’esercizio dell’attività”

• Art. 33 comma 2 “Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato settimanale è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante, nell’ambito spaziale di 500 metri dal limite dell’area mercatale. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve

I trasgressori rischiano di pagare multe salatissime, oltre la confisca della merce.

E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154.94 a € 1549.37 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione o non rispetti le disposizioni di cui all’art.9 comma 2 delle precitati Leggi Regionali;
• E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103.29 a € 516.46 chiunque violi le imitazione ed i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico – sanitario o per motivi di pubblico interesse;
• Chiunque eserciti il Commercio su aree pubbliche con l’esposizione e/o vendita di prodotti non compresi nell’autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154.94 a € 1.549.37 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell’autorizzazione;
• Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51.65 a € 258.23;

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