Valguarnera. Il sindaco Draià: “L’opposizione sbatte la faccia contro le sentenze del TAR sulla gara d’appalto per i rifiuti”
Riceviamo dal sindaco di Valguaranera, Francesca Draià, la seguente nota.
In un periodo nel quale è facile costruire notizie false, finalizzate a danneggiare gli avversari politici, l’opposizione alla nostra amministrazione ha tentato di fare del suo meglio quando le si è presentata l’occasione della gara, indetta dal comune, per la raccolta dei rifiuti. Purtroppo a certi politici riesce decisamente male non solo lavorare per la città ma anche costruire informazioni false. Nel maldestro tentativo di imbastire la solita campagna denigratoria i nostri oppositori politici hanno ancora una volta fatto una brutta fine, andando a sbattere la faccia violentemente contro la chiarezza delle sentenze del Tribunale Regionale Amministrativo.
Non voglio scendere nei particolari di una vicenda montata ad arte che sembra essere decisamente squallida e che, nei modi e nei tempi. sembra scimmiottare una certa becera politica nazionale. Mi limiterò a precisare solo che il comune di Valguarnera, come confermato dal tribunale, ha seguito le procedure previste dalla legge. Inoltre l’esclusione delle aziende che avevano partecipato la bando di gara, come ha riconosciuto il TAR, è avvenuta perché non soddisfacevano un requisito essenziale: non sono state capaci di dimostrare la loro solidità economico-finanziaria. Tanto è vero che i giudici hanno condannato al pagamento delle spese legali le stesse aziende che vi avevano fatto ricorso.
Ancora una volta la verità trionfa sulle notizie false, sulle denunce anonime presentate in procura e su un certo modo sgarbato di fare politica, di cui ormai i cittadini sono stanchi. All’opposizione non abbiamo mai chiesto sconti ma correttezza, quella correttezza che spesso è mancata danneggiando così non la nostra amministrazione ma l’intera comunità valguarnerese. Una buona opposizione dovrebbe produrre idee e progetti alternativi invece da anni si è concentrata nel tentare di screditare chi è stato democraticamente eletto. Uno sforzo inutile visto che ormai i cittadini stanno imparando a riconoscere le notizie false utilizzate per denigrare, fake news che sempre in questi anni sono state smentite dai fatti, dai documenti ma ancor prima dal buon senso della gente.
Francesca Draià
Sindaco di Valguarnera.
Per chi volesse approfondire l’argomento può leggere alcuni dettagli sulla procedura per l’assegnazione del servizio.
Alla procedura hanno partecipato tre concorrenti due concorrenti tra i quali la Progitec S.r.l. e la Traina S.r.l..
Entrambe, in tempi diversi, hanno impugnato davanti al TAR di Catania gli atti di gara, ed in particolare clausole finalizzate alla scelta del migliore gestore del servizio al fine di rendere il più efficiente servizio possibile al minor costo sul mercato.
All’esito della prima istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti entrambe le ditte sono state escluse dalla procedura per il mancato possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria richiesti nel bando di gara a pena di esclusione. Il bando prescriveva quale requisito il «livello minimo di capacità economica e finanziaria da dimostrarsi (anche) con la copertura assicurativa contro i rischi professionali di almeno euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).
La ditta Traina impugnava il verbale di gara che ne sanciva l’esclusione richiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati nonché l’azione di nullità rivolta alla lex specialis della procedura per la parte in cui questa prevedeva il requisito in contestazione.
Il Tar di Catania, Sez. I, preliminarmente, in accoglimento delle difese del Comune di Valguarnera, con sentenza n. 2882 del 28.11.2019, ha confermato la legittimità degli atti impugnati ed in particolare delle clausole contestate e contestualmente ha rigettato l’azione di nullità e dichiarando inammissibile l’azione di annullabilità degli atti impugnati.
Nel corso del giudizio interveniva ad adiuvandum la ditta Progitec S.r.l. anch’essa esclusa e promotrice di ricorso autonomo al TAR Catania che con sentenza n. 2814 del 25.11.2019 è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, per quello che attiene all’atto di intervento, quest’ultimo è stato dichiarato inammissibile con la sentenza n. 2882/2019.
Entrambe le ditte, sulla base della regola della soccombenza, sono state condannate alla rifusione delle spese con vincolo di solidarietà.